IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Modifica dell'art. 115
             della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
 
   1. L'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e' cosi'
sostituito:
   "Art. 115 (Collocamento a riposo. Trattamento di quiescenza). - 1.
All'atto  del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a
essi consegnato  un  attestato  di  riconoscimento  per  il  servizio
prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla giunta regionale.
   2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale e' iscritto
all'Istituto   nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  della
amministrazione pubblica (INPDAP).
   3. Sino all'adozione di una  nuova  organizzazione  amministrativa
regionale  in  attuazione  del  processo  di  delega  delle  funzioni
amministrative della Regione agli enti locali e dell'applicazione del
decreto  legislativo  n.  29/1993  in   tema   di   razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di pubblico impiego, ai dipendenti regionali
non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.".