IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 1. L'art. 115 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e' cosi' sostituito: "Art. 115 (Collocamento a riposo. Trattamento di quiescenza). - 1. All'atto del collocamento a riposo dei dipendenti regionali, viene a essi consegnato un attestato di riconoscimento per il servizio prestato, secondo criteri e limiti deliberati dalla giunta regionale. 2. Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale e' iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della amministrazione pubblica (INPDAP). 3. Sino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale in attuazione del processo di delega delle funzioni amministrative della Regione agli enti locali e dell'applicazione del decreto legislativo n. 29/1993 in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, ai dipendenti regionali non si applica l'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.".